I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel Registro:
a) gli operatori di rete;
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV);
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
e) le imprese concessionarie di pubblicità;
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
k) gli operatori economici esercenti l'attività di call center.
Va sottolineato che lo svolgimento delle attività appena elencate è condizione sufficiente ma anche necessaria per l’iscrizione: solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al ROC.