Sondaggi

Il sondaggio è una attività di tipo esplorativo e si delinea quale fondamentale strumento di “indagine statistica compiuta su un campione della popolazione al fine di saggiare opinioni e reazioni su argomenti vari, specialmente di carattere sociale e politico”.
L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha delegato ai Co.Re.Com. le funzioni di vigilanza in materia di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.
Ai Co.Re.Com. compete la vigilanza sulle emittenti radiotelevisive locali, sui quotidiani la cui tiratura netta nazionale si inferiore all’1% e che abbiano la redazione principale nella regione, e sui periodici avente contenuto informativo.
Le violazioni alle disposizioni della normativa possono essere perseguite dal Co.Re.Com. d’ufficio o su istanza.
Qualora sia stata eseguita una violazione, il Co.Re.Com. dà avvio ad un procedimento di cui si da comunicazione con raccomandata A/R o via fax al soggetto che ha pubblicato il sondaggio, che può prevedere l’emissione di un ordine di pubblicazione, integrazione o rettifica dei dati iscritti al sondaggio stesso.

 

Sondaggio politico ed elettorale

Il sondaggio politico ed elettorale, rappresenta una particolare tipologia di strumento di indagine e si caratterizza, oltre che per lo specifico oggetto, anche per la disciplina che lo regolamenta e il sondaggio e la sua rispettiva diffusione.
Sono considerati sondaggi politici ed elettorali quelli che presuppongono un giudizio sull’attività del Governo. Il campionamento della popolazione viene eseguito attraverso precisi criteri fondati sul requisito della rappresentatività o non rappresentatività del sondaggio.
I sondaggi politici ed elettorali devono essere accompagnati da una analitica nota informativa, la quale contiene le modalità di rilevazione e viene pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ fatto divieto di diffondere e di comunicare i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni.
Sono previste sanzioni per le violazioni di dette prescrizioni, in particolare è previsto l’ordine di pubblicazione o diffusione di una nota di rettifica con l’indicazione della violazione commessa.
Il Co.Re.Com. ha il compito di far rispettare questa disciplina nel proprio territorio di vigilanza sia sulla pubblicazione contestuale del sondaggio e della nota informativa che sulle rettifiche, verificando che sia sempre esplicitato il soggetto che ha commissionato il sondaggio. 

 

 Normativa di Riferimento

Legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla Legge 6 novembre 2003, n. 313

Delibera Agcom n. 256/10/CSP

Regolamento sondaggi (allegato A alla delibera Agcom n. 256/10/CSP)