Titolo I - Il Comitato

Art. 4 - Nomina del Vice Presidente

Il Comitato, una volta insediato, nella sua prima convocazione designa a maggioranza dei Componenti il Vice Presidente vicario (ex art. 9 comma 2 L.R. Puglia 28 febbraio 2000), su proposta del Presidente. Il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Comitato, può altresì designare a maggioranza dei componenti un secondo Vice-Presidente.


Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare:
a. rappresenta legalmente il Comitato;
b. convoca il Comitato, fissa l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sull’esecuzione delle stesse;
c. cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione, dell’Autorità, del Ministero delle comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione;
d. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente vicario.

 

Art. 6 - Dimissioni

1. Qualora uno o più componenti il CO.RE.COM. intenda dimettersi presenta le proprie dimissioni, per iscritto e motivatamente, al Presidente del Consiglio Regionale, tramite il Presidente del CO.RE.COM. Il Presidente del CO.RE.COM. presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio regionale.

 

Art. 7 - Segnalazione cause di incompatibilità.

1. Allorché il Presidente venga a conoscenza di eventuali cause di incompatibilità di uno o più dei componenti del CO.RE.COM., ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. Eventuali cause di incompatibilità concernenti la persona del Presidente possono essere segnalate al Presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti del CO.RE.COM.

 

Art. 8 - Missioni

1. Nell’esercizio delle loro funzioni, e nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all’estero.
2. Le missioni in località nazionali ed estere dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nella località in cui si svolge la seduta.