Titolo IV - Svolgimento dei Procedimenti

Art. 25 - Responsabile del procedimento

1. Il Presidente assegna a un dipendente della struttura del Comitato la responsabilità del procedimento. Dell’identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria in conformità alle deliberazioni del Comitato.
 

Art. 26 - Svolgimento e conclusione del procedimento

1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Comitato, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Commissari, ai fini della trattazione.
2. Quando si conclude l’istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali il Comitato debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.
3. E’ in facoltà del Comitato, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al Comitato.