CoReCom - Titolo III - Sedute e Deliberazioni
Art. 17 - Luogo delle sedute
1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di Bari. Su determinazione motivata del Presidente esse possono altresì svolgersi in un’altra sede.
Art. 18 - Convocazione e ordine del giorno
1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente: la convocazione contiene il giorno, l’ora e la sede della seduta, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e l’eventuale indicazione dei Relatori precedentemente incaricati della trattazione degli affari.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno due componenti, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall’Autorità, del Presidente dell’Autorità.
3. La convocazione della seduta deve pervenire ai componenti non oltre il terzo giorno precedente quello in cui si svolgerà la seduta.
4. L’ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno due componenti del Comitato e che gli stessi abbiano fatto pervenire entro il sesto giorno precedente quello della seduta.
5. In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Comitato inviando l’ordine del giorno non oltre le ventiquattro ore precedenti quella d’inizio della riunione.
6. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può trattare e deliberare argomenti non compresi nell’ordine del giorno con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
7. Ciascun componente, all’inizio del mandato ed in qualsiasi altro momento, indica alla struttura di segreteria del Comitato uno o più recapiti presso cui intende ricevere, e con quale mezzo di comunicazione, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o documentazione che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.
8. La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione relativa agli affari iscritti all’ordine del giorno. Qualora ragioni di riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l’invio della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione dei componenti presso l’ufficio di Segreteria del Comitato dal giorno precedente quello della riunione.
Art. 19 - Validità
1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di almeno due componenti.
Art. 20 - Svolgimento delle sedute
1. Il Presidente della seduta mantiene l’ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all’ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un Relatore da lui desi-gnato. Il Relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di Segreteria, provvede a istruire l’affare, a introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni. I componenti del Comitato responsabili di funzioni specifiche sono di norma Relatori per gli argomenti all’ordine del giorno connessi a quelle funzioni.
Art. 21 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta ma non partecipare alla votazione.
Art. 22 - Assenze
1. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente ai fini dell’applicazione di quanto previsto della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3.
Art. 23 - Verbale
1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i nomi dei componenti presenti e assenti, l’ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli affari all’ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria del Comitato, che partecipa di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.
4.I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all’estensore.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall’estensore e sono raccolti e conservati a cura della Segreteria.
6. Il Presidente, qualora ritenga di particolare interesse pubblico quanto viene discusso e deliberato nel corso di una seduta, o parte di esso, può disporre la redazione di un “resoconto sommario” della stessa, o di un “comunicato stampa”, da diffondere attraverso il sito Internet del Consiglio regionale ed eventualmente con le altre modalità stabilite caso per caso. La redazione del resoconto e/o del comunicato stampa può essere affidata ad un funzionario o collaboratore del Comitato, o ad un funzionario del Servizio Informazione e comunicazione del Consiglio, a seguito di accordi raggiunti tra il Presidente del Comitato e il Dirigente di quella struttura.
Art. 24 - Deliberazioni del Comitato
1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni concernenti pareri, la parità di voti equivale a parere negativo.
3. Nelle votazioni palesi concernenti oggetti diversi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4.In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando si tratti di persone, il Comitato può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria.