CoReCom - Titolo V - Codice di comportamento per il Comitato
Art. 27 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo operano, in quanto applicabili, nei confronti dei componenti del Comitato.
Art. 28 - Principi generali
1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l’attività del Comitato è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.
Art. 29 - Comportamento nella vita sociale
1. I componenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.
Art. 30 - Doveri di imparzialità
1. I componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.
Art. 31 - Divieto di accettare doni o altre utilità
1. Ai componenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sè o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività del Comitato, ad eccezione dei regali d’uso di modico valore.
2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell’ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici del Comitato.
Art. 32 - Conflitto di interessi - Obblighi di astensione
1. I componenti, nell’esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
Art. 33 - Obbligo di riservatezza
1. I componenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla natura delle funzioni svolte.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi del Comitato; non devono anticipare le domande che intendono formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori. Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dal Comitato e comunicati formalmente alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.
Art. 34 - Rapporti con i mezzi di informazione
1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai componenti eventualmente da lui delegati o dai dipendenti espressamente incaricati.
2. L’orientamento del Comitato sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.
Art. 35 - Vigilanza sul rispetto del Codice
1. Il Presidente del Comitato vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice e propone al Comitato le soluzioni dei casi concreti che eventualmente si dovessero verificare.
Art. 36 - Obblighi dei dipendenti
1. I dipendenti del Comitato, oltre ad osservare le disposizioni della legge regionale sull’organizzazione ed il personale, ed il Codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, sono tenuti ad ottemperare ai doveri previsti dal Codice etico dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, in quanto compatibili con le disposizioni regionali.