CoReCom - Titolo II - Svolgimento delle funzioni e organizzazione dei lavori
Art. 9 - Svolgimento delle funzioni
1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.
2. Per una migliore organizzazione dei lavori il Presidente sentito il parere del Comitato, può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
3. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per l’istruzione degli affari di sua competenza.
Art. 10 - Funzioni proprie
1. Sono funzioni proprie, le funzioni conferite al CO.RE.COM. dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, il CO.RE.COM.:
a) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale;
b) regola l’accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica;
c) definisce i contenuti delle collaborazioni con le realtà culturali e informative delle regioni e i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l’attuazione per conto della Regione e in particolare, esprime parere sulle convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano contenente le linee programmatiche di comunicazione integrata;
d) esprime parere in ogni caso previsto da leggi o regolamenti in materia di comunicazioni ovvero qualora richiesto dagli organi regionali, e in particolare esprime parere sugli atti di seguito elencati:
1) per gli aspetti di sua competenza, in merito alle linee programmatiche di comunicazione integrata
approvate dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
2) in merito al parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione reso ai sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del D.L. 30 gennaio 1995, n. 15, convertito in legge 29 marzo 1995, n. 78, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il CO.RE.COM. si avvale dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni territorialmente competente.
Art. 11 - Funzioni delegate
1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di governo, garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità con apposita convenzione, di cui all’articolo 5 del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità, allegato alla delibera dell’Autorità garante n. 53 del 28 aprile 1999, nonché ogni altra funzione oggetto di delega.
1 Le convenzioni di cui al comma 1, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del CO.RE.COM., indicano le singole funzioni delegate nonché le risorse umane e finanziarie assegnate per provvedere al loro esercizio.
2 Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legge n. 249/1997.
3 Nell’esercizio della delega, il CO.RE.COM. può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 12 - Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com.
1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri Co.Re.Com. e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell’Autorità assegna ai Co.Re.Com., il Comitato può aderire e partecipare, attraverso il Presidente, o un componente da lui delegato, al Coordinamento Nazionale dei Co.Re.Com. delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 13 - Trasparenza, partecipazione, accesso agli atti
1. Nell’esercizio delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto applicabili, nelle ulteriori disposizioni eventualmente emanate dal Consiglio regionale.
2. Il Comitato si riserva la facoltà di adottare, nel rispetto e per una migliore ottemperanza alla disciplina di cui al primo comma, apposito Regolamento che definisca le modalità di svolgimento dei procedimenti, di partecipazione dei soggetti legittimati e di conoscibilità degli atti.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell’informazione. In particolare il Presidente mantiene rapporti periodici con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive pri-vate e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, con l’Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giorna-listi e dei lavoratori dell’informazione, con gli Organi dell’Amministrazione scolastica, con le categorie rap-presentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato.
4. L’ordine del giorno delle sedute del Comitato ed il resoconto sommario delle stesse sono di norma pub-blicati su apposito registro. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d’intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.
Art. 14 - Programmazione dell’attività
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale e dell’Autorità il Programma delle attività per l’anno successivo.
2. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.
3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle voci di spesa in cui si articola il capitolo del Bilancio del Consiglio regionale relativo al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.
4. Non appena adottato dal Comitato, il Programma di attività viene trasmesso dal Presidente del Comitato, per le relative approvazioni, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente dell’Autorità e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.
5. Contestualmente alla trasmissione del Programma di attività, il responsabile della struttura di assistenza al Comitato richiede alle competenti strutture del Consiglio regionale i beni e i servizi occorrenti al funziona-mento dell’organismo e della struttura.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radio-televisivo e dell’editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendi-contazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione rela-tiva alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
7. Il Comitato rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi 1 e 6.
1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Corecom dispone della struttura prevista, individuata e determinata secondo le previsioni dell’art. 16 della l. r. 3/2000.
1 La struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.
2 Il Piano di lavoro annuale della struttura di Segreteria del Comitato è redatto:
a. per ciò che riguarda le funzioni proprie o delegate dalla Regione, tenendo conto del Programma di attività del Comitato, degli indirizzi e delle disposizioni emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b. per ciò che riguarda le funzioni delegate dall’Autorità, tenendo conto delle disposizioni da essa emanate, delle convenzioni allo scopo stipulate e dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorità stessa.
Art. 16 - Responsabile della struttura
1 Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni di Segretario del Comitato egli risponde al Comitato ed al suo Presidente.
2 Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni previste in generale dalla legge regionale. In tale ambito:
a. partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta a cui il verbale si riferisce;
b. cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato e dei relativi impegni di spesa;
c. provvede alla direzione delle unità organizzative, alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;
d. provvede a richiedere al Consiglio regionale le risorse adeguate al funzionamento della struttura;
e. provvede, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, all’acquisto di quanto necessario per l’attuazione del programma delle attività, in applicazione a specifiche deliberazioni assunte dal Comitato.