TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONIE ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
TITOLO III - SEDUTE E DELIBERAZIONI
TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
TITOLO V - CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL COMITATO
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 10, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3, “ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM)”, il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funziona-mento del Comitato nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.
Nel presente regolamento:
l’espressione “legge 249/97” indica la legge 31 luglio 197 n. 249 concernente la “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
l’espressione “Deliberazione 52/99” indica la Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 28 aprile 1999 n. 52 di “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”;
l’espressione “Deliberazione 53/99” indica la Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni del 28 aprile 1999 n. 53 di “Approvazione del Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;
l’espressione “intesa Regioni/Autorità” indica l’intesa sugli Indirizzi generali e sul Regolamento per i Comitati Regionali per le Comunicazioni sottoscritta tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632)
l’espressione “legge regionale n. 3/00” indica la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 3, recante norme per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);
l’espressione “nota esplicativa” indica il parere espresso dal Settore legislativo del Consiglio Regionale (prot. n. 244 SL del 27 aprile 2000) in merito alla legge regionale 3/00, su richiesta del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2000 (prot. n. 1817);
l’espressione “Comitato” indica il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);
l’espressione “Presidente” indica il Componente Presidente del Comitato;
l’espressione “Vice Presidente” indica il Componente Vice Presidente del Comitato;
l’espressione “Commissario” indica gli altri Componenti del Comitato.
l’art. 1, comma 13 della legge 249/97 che sancisce “ (…) sono funzionalmente organi dell’Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni che possono istituirsi con leggi regionali (…)”;
la legge regionale 3/00 che ha attuato il disposto del richiamato art. 1, comma 13 della predetta legge e in conseguenza ha istituito presso il Consiglio Regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) nella Regione Puglia in ottemperanza agli Indirizzi generali e al Regolamento stabiliti rispettivamente nella Deliberazione 52/99 e nella Deliberazione 53/99 d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni;
l’art. 2 della citata legge regionale 3/00 che definisce la natura del Comitato unitamente agli artt. 13 e 14 che definiscono le funzioni proprie e delegate, nonché ai successivi artt. 16 e 17 che definiscono rispettivamente la struttura di supporto al Comitato e l’autonomia gestionale e operativa;
la nota esplicativa del Settore legislativo per l’applicazione della legge medesima.